Il 4 ottobre 2022 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del D.Lgs. 81/2008" che è andato a sostituito il D.M. pubblicato il 10 marzo 1998.
Cosa cambia
Le denominazioni dei corsi
Il rischio Basso diventa Livello 1
Il rischio Medio diventa Livello 2
Il rischio Alto diventa Livello 3
Le metodologie didattiche
Livello 3 | Rischio alto
Modulo teorico: 12 ore in presenza o videoconferenza
Modulo pratico: 4 ore
Aggiornamento: ogni 5 anni (8 ore: 5 ore teoriche + 3 ore pratiche)
Livello 2 | Rischio medio
Modulo teorico: 5 ore in presenza o videoconferenza
Modulo pratico: 3 ore
Aggiornamento: ogni 5 anni (5 ore: 2 ore teoriche + 3 ore pratiche)
Livello 1 | Rischio basso
Modulo teorico: 2 ore in presenza o videoconferenza
Modulo pratico: 2 ore
Aggiornamento: ogni 5 anni (2 ore pratiche)