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Con l’arrivo dei mesi estivi, la gestione del rischio legato alle alte temperature e alla radiazione solare è diventata una priorità assoluta per la tutela della salute di chi lavora. L’aumento della frequenza e dell’intensità dei fenomeni climatici estremi impone di superare la logica dell’emergenza temporanea, promuovendo una pianificazione aziendale sistematica e strutturata della prevenzione.
L’esposizione prolungata a temperature elevate, umidità e radiazione solare può provocare disidratazione, crampi, esaurimento da calore e colpo di calore. Quest’ultimo costituisce un’emergenza sanitaria e, se non riconosciuto e trattato tempestivamente, può avere conseguenze molto gravi.
Lo stress termico può inoltre aumentare il rischio di infortunio: affaticamento, riduzione della concentrazione, tempi di reazione più lenti e difficoltà nel percepire i pericoli possono compromettere la sicurezza delle persone durante lo svolgimento delle attività lavorative. Il rischio riguarda chi lavora all’aperto, ma anche il personale impiegato in capannoni, magazzini, serre, cucine, officine e altri ambienti chiusi non climatizzati o scarsamente ventilati.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compresi quelli derivanti dall’esposizione ad agenti fisici e da condizioni microclimatiche e meteorologiche particolarmente avverse (art. 181 e art. 28). La vera svolta metodologica è sancita dal D.M. n. 95/2025 e ribadita dall’INL con la circolare del 6 luglio 2026: la gestione dello stress termico deve essere integrata in modo permanente all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Non si tratta più di attuare interventi estemporanei, bensì di adottare una vera e propria pianificazione aziendale che identifichi preventivamente le mansioni a rischio e le relative misure preventive. Qualora le condizioni climatiche determinino un rischio inaccettabile per la salute, il datore di lavoro è tenuto a valutare la sospensione temporanea delle attività lavorative. Si ricorda che analogo obbligo di intervento grava sul Preposto (ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008) qualora rilevi situazioni di imminente pericolo durante la sua attività di vigilanza.
L’Ordinanza n. 1 del 28 maggio 2026 della Regione Liguria dispone, fino al 31 agosto 2026, il divieto di lavoro con esposizione prolungata al sole dalle 12:30 alle 16:00 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle attività affini.
Il divieto opera nei giorni e nelle aree in cui la mappa Worklimate, riferita alle persone esposte al sole con attività fisica intensa alle ore 12:00, segnala un rischio “Alto”, qualora le misure preventive adottate non siano comunque sufficienti a ricondurre il rischio a un livello accettabile.
Sono previste specifiche eccezioni per pubbliche amministrazioni, concessionari di servizi pubblici e relativi appaltatori impegnati in interventi di pubblica utilità, pronto intervento, protezione civile o tutela della pubblica incolumità. Anche in questi casi devono essere adottate misure organizzative e operative adeguate. La violazione dell’ordinanza può comportare l’applicazione dell’articolo 650 del Codice penale, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.
| Regione | Provvedimento | Validità | Note |
|---|---|---|---|
| Emilia-Romagna | Ordinanza n. 72 del 3 giugno 2026 | 3 giugno – 15 settembre 2026 | Include cave e rider |
| Lazio | Ordinanza del Presidente Rocca | fino al 15 settembre 2026 | Consegne urbane comprese |
| Lombardia | Ordinanza n. 484/2026 | 10 giugno – 23 settembre 2026 | Attività all’aperto rischio “Alto” |
| Piemonte | Ordinanza n. 1 del 29 maggio 2026 | fino al 31 agosto 2026 | Agricoltura ed edilizia |
| Liguria | Ordinanza n. 1 del 28 maggio 2026 | fino al 31 agosto 2026 | Esclusi servizi essenziali |
| Toscana | Ordinanza n. 2 del 28 maggio 2026 | fino al 31 agosto 2026 | Settori più esposti |
| Puglia | Ordinanza n. 321 del 29 maggio 2026 | fino al 15 settembre 2026 | Lavoro all’aperto |
| Umbria | Ordinanza PGR n. 2 del 27 maggio 2026 | periodo estivo 2026 | Lavoratori esposti al sole |
| Campania | Ordinanza n. 1 del 17 giugno 2026 | 21 giugno – 31 agosto 2026 | Agricoltura, edilizia e affini |
| Sicilia | Ordinanza n. 1 del 12 giugno 2026 | periodo estivo 2026 | Lavoro all’aperto |
| Calabria | Provvedimento regionale 2026 | fino al 31 agosto 2026 | Lavoratori più esposti |
| Veneto | DGR n. 376 del 19 maggio 2026 | periodo estivo 2026 | Protocollo d’intesa, non divieto secco |
La presenza o l’assenza di un divieto regionale non esaurisce gli obblighi in materia di salute e sicurezza. Il rischio da caldo e da radiazione solare deve essere valutato nell’ambito del Documento di Valutazione dei Rischi, considerando almeno:
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che il rischio da stress termico deve essere affrontato superando una gestione esclusivamente emergenziale e adottando una pianificazione aziendale sistematica. Durante i controlli estivi, particolare attenzione sarà rivolta a edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali e attività di consegna.
Fonti
Ispettorato Nazionale del Lavoro
Ordinanza della Regione Liguria n. 1 del 28 maggio 2026.
Quadro riepilogativo delle ordinanze regionali 2026.
Vega Engineering
Fisco e Tasse.
Portale Worklimate
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