Aggiornamento 23.09.2024
In attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali - n. 132 del 18 settembre 2024 - che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti, l'Ispettorato Nazionale del lavoro pubblica la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.
A decorrere dal prossimo 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo https://servizi.ispettorato.gov.it/.
In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente, L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. secondo il modello allegato alla circolare e reperibile al seguente Circolare INL n. 4/2024.
Eventuali quesiti inerenti ai contenuti della circolare potranno essere inviati all'indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Consulta la Circolare e la documentazione
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro
A partire dal 1° Ottobre 2024 tutte le imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili, individuati dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008), dovranno obbligatoriamente dotarsi della Patente a crediti (o a punti) per operare in cantiere nel rispetto della sicurezza dei lavoratori sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Chi rilascia la patente a crediti?
La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti.
a) iscrizione alla CCIA;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
c) possesso del DURC in corso di validità;
d) possesso del DVR nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della Certificazione di Regolarità Fiscale (DURF);
f) avvenuta designazione del RSPP nei casi previsti dalla normativa vigente.
Per la dimostrazione di quanto qui sopra indicato, viene introdotta la possibilità per imprese e lavoratori autonomi di ricorrere all’autocertificazione di possesso dei requisiti ai sensi del DPR 445/2000.
Un aspetto completamente nuovo introdotto con la conversione in legge del decreto legge 19/2024 è il seguente (comma 4): qualora durante un controllo effettuato dopo il rilascio della patente venga accertata la non veridicità dell’autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti, la patente viene revocata. Trascorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo ha la possibilità di presentare domanda per ottenere una nuova patente secondo quanto stabilito dal comma 1.
Quanti crediti rilascia la patente?
La patente rilasciata ha inizialmente un punteggio pari a 30 punti (o crediti).
Le imprese o i lavoratori autonomi possono operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 se nella patente in loro possesso sono presenti almeno 15 crediti. Con meno di 15 crediti non si può operare in cantiere
Come vengono decurtati i crediti?
Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente
decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell’allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave
Di seguito riportiamo le prime 6 violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all’articolo 27 del D.Lgs. 81/08:
- Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5 punti decurtati
- Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3 punti decurtati
- Omessi formazione e addestramento: 2 punti decurtati
- Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3 punti decurtati
- Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3 punti decurtati
- Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2 punti decurtati
Come posso recuperare i crediti?
È prevista la reintegra dei crediti laddove il soggetto intenda procedere con la frequenza a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza all'ITL competente per territorio.
Cosa succede se non ho la patente?
Alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza patente o con patente con meno di 15 punti, è applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000 nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 36/2023 per un periodo di sei mesi.
Chi è esonerato dalla patente a crediti?
Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.