02.12.2024
Altra seduta: altro rinvio.
L'Accordo dopo due anni e cinque mesi di ritardi doveva essere approvato entro il 30 giugno 2022 è approdato per ben due volte in Conferenza Stato Regioni e per ben due volte l'approvazione è stata rinviata, il 7 novembre 2024 e il 28 novembre 2024.
Probabilmente senza tenere conto a sufficienza di un quadro aggiornato, condiviso e più completo (con riferimento alla formazione dei datori di lavoro).
Fonte: puntosicuro.it
08.11.2024
Nel corso della seduta ordinaria del 7 novembre 2024 è stata rinviata l'approvazione dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Proviamo di seguito ad elencare alcuni elementi chiave del futuro accordo:
Nuovi corsi
- Corso obbligatorio per Datore di Lavoro (corso diverso rispetto a DDL RSPP
- Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. n. 177/2011)
- Corso teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte
- Corso teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF)
- Corso teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)
- Corso dirigenti: introduzione del nuovo modulo aggiuntivo “cantieri”
Modalità di erogazione ammesse e numero di partecipanti ammessi
- Presenza fisica: sempre ammessa con un numero massimo di discenti pari a 30 persone. Per le parti pratiche il rapporto istruttore/discenti dovrà essere di 1 a 6
- Videoconferenza sincrona: ammessa per le sole parti teoriche. Non si può accedere tramite smartphone. I partecipanti dovranno essere collegati tramite tablet o PC. Il numero massimo di discenti sarà pari a 30 persone.
Regole per il soggetto formatore
- Verifica della frequenza del 90% del corso di formazione per poter essere ammessi alla verifica finale dell'apprendimento di tutti i tipi di corso: formazione, abilitazione e aggiornamento
- Test di almeno 30 domande per i corsi
- Test di almeno 10 domande per gli aggiornamenti
- Esito positivo della valutazione dell'apprendimento: 70% delle risposte corrette
La "bozza definitiva" dell'accordo unico in materia di formazione
18.06.2024
Questa bozza – seppur sottolineando che resta tale – potrebbe essere presentata prossimamente in Conferenza Stato-Regioni per l’approvazione.
Non sono da escludere ulteriori integrazioni e modifiche – come è stato recentemente richiesto, per includere riferimenti alla disciplina del reintegro dei crediti attraverso la frequenza di corsi di formazione (patente a crediti).
Vediamo insieme alcune variazioni rispetto alla bozza precedente.
Per i lavoratori (2.1 CORSO PER LAVORATORI) il percorso formativo si articola sempre in due moduli distinti e riguardo alla formazione generale, “la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro”.
Ci sono modifiche - sempre rispetto alla bozza presentata nel 2023 - per la formazione specifica.
Per la formazione specifica - che “deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo” – ora si torna ad avere una durata minima in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato IV (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007):
- 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto”.
Parlando invece di una realtà formativa nuova, riportiamo alcune indicazioni relative al corso per datore di lavoro (3. CORSO PER DATORE DI LAVORO).
Si indica che i datori di lavoro attraverso la frequenza del corso “dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo”. E il corso “è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo ‘cantieri’”.
È indicata una durata minima di 16 ore e un modulo aggiuntivo “Cantieri” della durata minima di 6 ore.
Si vogliono fornire ai discenti “competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro”.
E il corso di formazione per datore di lavoro ha i “seguenti obiettivi":
- far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro;
- far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;
- illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;
- far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;
- illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un’efficace interazione e relazione”.
Ricordiamo che nell’Accordo sono presenti anche specifiche indicazioni diverse per i datori di lavoro che svolgono “direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi”.
Sottolineiamo ancora una volta che quella qui descritta è una bozza e che potrebbe ancora essere soggetta a revisioni e modifiche.
Fonte:
Puntosicuro.it